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Rappresentazione visiva dell'articolo: Quali sono i vantaggi di un trust?

Autore: Antonio Scicchitano

Data di pubblicazione: 14 settembre 2021

Quali sono i vantaggi di un trust?

Il trust è uno strumento dai molteplici vantaggi, capace di rispondere a numerosissime esigenze ed applicabile in diversi campi: dalla separazione fra beni familiari e aziendali, alla gestione del passaggio generazionale, alla protezione del patrimonio personale dall’attacco dei creditori, fino alla tutela di beni dopo separazioni coniugali. Nell’ordinamento inglese e in quello americano sono riscontrabili due interessanti e diverse forme di trust: il protective trust e lo spendthrift trust.  

Il protective trust, riconducibile all’ordinamento inglese, consiste nel riconoscimento di un diritto certo nei confronti di un beneficiario a ottenere distribuzioni di reddito o di capitale da parte del trustee; diritto che, però, viene perduto qualora il suddetto beneficiario subisca azioni esecutive sulla propria posizione ad opera dei propri creditori personali. L’attivazione della clausola protettiva implica, di conseguenza, l’impossibilità per i creditori di intaccare la posizione beneficiaria protetta. Parallelamente, il trust assume carattere discrezionale, così che il trustee potrà stabilire l'an, il quantum e il quando delle distribuzioni destinate al beneficiario, considerati potenziali rischi di atti di disposizione patrimoniale forzati ad opera dello stesso beneficiario; in questo modo, Il trustee, può anche decidere di restringere i limiti entro i quali consentire le erogazioni in favore del beneficiario, secondo necessità.

Lo spendthrift trust americano, anche se del tutto analogo al protective trust inglese, aggiunge un’ulteriore possibilità di azione: l'esclusione permanente del beneficiario “protetto” dal riconoscimento dei benefici del trust.

Entrambe le clausole “protective” e “spendthrift” hanno come specifico campo d’azione il diritto di credito riconosciuto al beneficiario nei confronti del trustee, e non le somme di denaro o i beni già erogati; in tale evenienza questi ultimi, infatti, sono già effettivamente parte del patrimonio del trustee, e quindi liberamente pignorabili o sequestrabili senza alcun potere della clausola protettiva.

A questo punto, il quesito che ci si potrebbe ragionevolmente porre riguarda la possibilità di includere le due clausole nei trust interni. La questione deve, però, essere affrontata in maniera separata per le clausole protettive atte a bloccare atti di disposizione sulla posizione beneficiaria da parte del beneficiario stesso e per quelle invece volte ad impedire azioni esecutive sulla posizione beneficiaria a opera dei creditori personali del beneficiario.

Per quanto riguarda le prime, il discriminante per la loro ammissibilità sta nella natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra trustee e beneficiario, il che presuppone un diritto di credito del beneficiario nei confronti del trustee; infatti, sarebbe a tutti gli effetti applicabile l'art. 1260 comma 2 del codice civile che, in materia di diritti di credito, ai sensi del quale è riconosciuta di apporre un divieto di alienazione sugli stessi.

Diverso è il caso che riguarda le seconde: sempre alla luce dell'art. 2740 comma 2 del codice civile sono inammissibili; tale disposizione, infatti, riconosce al debitore il principio generale di responsabilità patrimoniale, ammettendo limitazioni solo ed esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge. Questo significa che la sola clausola “protective” o “spendthrift” di questo tipo che possa essere ammessa è quella che  stabilisca il divieto di azioni esecutive su una posizione beneficiaria nei limiti dei bisogni di natura alimentare o assistenziale del beneficiario, come regolamentato nell'art. 545 comma 1 del codice di procedura civile.

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